Prima la formazione e poi il lavoro, è l’indicazione che viene fuori dalla nuova legge in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, quale ulteriore misura di prevenzione e protezione per scongiurare infortuni e malattie professionali.

Il principio, collegato alla normativa di conversione in legge del DL 159/2025, supera anche una interessante sentenza dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 13 febbraio 2024 n.6301) che ha applicato questo orientamento ad un caso in cui una datrice di lavoro aveva causato un infortunio ad un lavoratore somministrato avendogli erogato la formazione generale nei tempi previsti dalla vecchia legge rimandando a un momento successivo l’erogazione della formazione.

Non investire nella formazione dei dipendenti può costare caro al datore di lavoro. Se un lavoratore resta coinvolto in un infortunio e l’azienda non ha fornito la necessaria preparazione, la responsabilità ricade sul datore di lavoro. La Cassazione (sent. n. 15697/2025) ha confermato che il mancato adempimento dell’obbligo di formazione può essere considerato causa diretta del danno, soprattutto se il lavoratore non era stato informato sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare. In questi casi, può scattare anche una condanna per lesioni colpose.

Il Decreto Legge 159/2025 convertito in legge a fine del 2025, e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 confermano e rafforzano l’obbligo che la formazione sulla sicurezza sul lavoro avvenga prima dell’inizio dell’attività lavorativa, eliminando la vecchia finestra di 60 giorni (con eccezioni specifiche per turismo e pubblici esercizi), per garantire che il lavoratore sia formato sui rischi fin dal primo giorno. 

I punti chiave sono:

  • Formazione Immediata: Nessun lavoratore può iniziare a svolgere le proprie mansioni senza aver completato la formazione generale e specifica.
  • Niente Più 60 Giorni: La precedente deroga di 60 giorni per completare la formazione è stata abolita per la maggior parte dei settori, armonizzando la norma con il D.Lgs. 81/08.
  • Eccezioni: È stata introdotta una deroga specifica per i settori del turismo e dei pubblici esercizi, che permette una posticipazione fino a 30 giorni per far fronte alla stagionalità, ma solo a determinate condizioni.
  • Verifica dell’Apprendimento: Ora è obbligatoria una verifica finale per assicurarsi che il lavoratore abbia compreso i concetti, come indicato nel nuovo Accordo.
  • Fascicolo Elettronico: Le attività formative confluiranno nel fascicolo elettronico del lavoratore per una maggiore tracciabilità e controllo. 

In sintesi, il messaggio principale del DL 159/2025 è che la formazione deve essere immediata e preventiva, con forti sanzioni (sospensione attività, multe) per le aziende che non si adeguano.