Aspettative e interrogativi si stanno ponendo gli imprenditori di fronte alle recenti novità circa le modifiche del D.Lgs. n. 81/2008 – che meriterebbero una rivisitazione.

Prendendo spunto da una recente e puntuale analisi dell’ex Magistrato Raffaele Guariniello pubblicata da IPSOA, ringraziando la casa editrice e l’autore dell’attenta riflessione, per la lucidità e competenza con cui tratta temi afferenti alla salute e sicurezza sul lavoro, ci soffermiamo su alcuni punti, da noi ampiamente condivisi, per richiamare l’attenzione dei nostri lettori.

“Il datore di lavoro” – sottolinea la Cassazione – “ha l’obbligo di analizzare, secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi”. Il  D.Lgs. n. 81/2008 tenta di agevolare il datore di lavoro, e prevede che egli effettui la valutazione dei rischi ed elabori il relativo documento in collaborazione con l’RSPP e con il medico competente. Ma la Cassazione precisa che “il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del DVR non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia”. E tuttavia nessuna tra le numerose norme emanate in questi mesi – nemmeno il D.L. n. 159/2025 – si è fatta carico di un tale problema con un duplice aspetto: per il datore di lavoro con la Cassazione che lo aspetta al varco, ma anche per i lavoratori, palesemente non tutelati da un tal datore di lavoro.

Né purtroppo se n’è fatto carico l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 17 aprile 2025che al datore di lavoro discente non si preoccupa di fornire competenze tecniche, oltre che quelle organizzative, gestionali e giuridiche. Eppure, ben a ragione il D.L. n. 159/2025, all’art. 5, comma 1, lettera b), modifica lart. 11 D.Lgs. n. 81/2008, dedicato alle “attività promozionali”, e, in particolare, al punto 1), aggiunge un comma 4-bis in cui stabilisce a carico dell’INAIL il finanziamento di “interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale”, e al punto 2), un comma 5-ter in cui autorizza l’INAIL a promuovere “interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti”.

Un altro esempio. Tornano a crescere nel 2025 gli smart workers, in particolare nella pubblica amministrazione e nelle grandi imprese. Più che mai, quindi, si avverte l’esigenza di far effettivamente rispettare le norme dettate a tutela della loro sicurezza dalla legge n. 81/2017 in simbiosi con il D.Lgs. n. 81/2008 secondo quanto meritoriamente indicato dal protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto all’esito di un confronto con le Parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro già il 7 dicembre 2021. E invece un disegno di legge sulle piccole e medie imprese approvato il 22 ottobre 2025 dal Senato della Repubblica ci ha sorpreso con l’art. 11 in forza del quale il datore di lavoro assolverebbe a tutti gli obblighi di sicurezza mediante la mera consegna annuale al lavoratore agile e all’RLS di un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Meritoriamente, non esita il D.L. n. 159/2025 ad addentrarsi nel mondo del lavoro attualmente più allarmante, quello degli appalti, subappalti, cantieri. Un mondo disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008 nell’art. 26, dedicato agli appalti intra-aziendali, e nel Titolo IV, Capo I, dedicato ai cantieri temporanei o mobili.

Una parola anche sulla sorveglianza sanitaria. Il D.L. n. 159/2025 se ne occupa con indicazioni che non sempre appare agevole ricomporre in un mosaico unitario. Basti pensare ai diversi punti toccati dalla legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, e, in particolare, dall’art. 1 contenente “modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ma quel che tra il resto mi preme ora sottolineare è che il D.L. n. 159/2025 non si occupa di un problema cge sta allarmando le imprese (e non solo le imprese). L’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 non rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria sui lavoratori non esposti ai c.d. rischi tabellati salvo che previa richiesta del lavoratore. Con la conseguenza che, qualora un lavoratore sia esposto a rischio non tabellato e non richieda la sorveglianza sanitaria, siffatta sorveglianza è inibita al medico competente nominato dal datore di lavoro in forza dell’art. 5 Statuto dei Lavoratori, e non resta, quindi, altra strada se non quella della richiesta al medico pubblico. Una strada tutt’altro che agevolmente percorribile (un esempio è il drammatico caso del lavoratore che manifesti disturbi psico-attitudinali). Ecco perché torno a sperare che in sede di conversione in legge si renda obbligatoria la sorveglianza sanitaria del medico competente anche al fuori dei casi attualmente previsti dall’

art. 41, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 81/2008 e s’inserisca in una lettera b-bis) l’ipotesi in cui la valutazione dei rischi di cui all’art. 28, doverosamente svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità.