Dal 1 gennaio 2026 ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, malattie invalidanti o croniche, anche rare, condizioni che comportino una invalidità pari o superiore al 74%, viene riconosciuto, oltre alle 10 ore aggiuntive di permesso e alle misure di conciliazione già previste, un accesso prioritario al lavoro agile.
La novità discende direttamente dall’articolo 1 della nuova legge, che struttura in modo ordinato requisiti, condizioni e diritti, la 106/2025 che introduce un ampliamento importante delle tutele destinate ai lavoratori con gravi patologie, affiancandosi al quadro già fornito dalla Legge 104/1992.
A questi lavoratori viene concessa la possibilità di richiedere un periodo di congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, durante il quale conservano il posto di lavoro, pur non avendo diritto alla retribuzione e non potendo svolgere attività lavorativa. Il periodo non è utile né ai fini previdenziali né ai fini dell’anzianità, salvo eventuale riscatto contributivo a carico del lavoratore dipendente.
Il comma 4 dell’articolo stabilisce che, terminato il periodo di congedo di 24 mesi senza retribuzione, il lavoratore che possiede i requisiti del comma 1 ha diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile, purché la mansione lo consenta. Il richiamo è al capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplina il lavoro agile come modalità flessibile di esecuzione della prestazione.
L’accesso prioritario decorre dal 1° gennaio 2026 ed è concepito come misura stabile: il legislatore intende favorire il rientro graduale alla propria attività, evitando spostamenti e carichi fisici che potrebbero risultare incompatibili con le condizioni di salute.
La legge 106/2025 non sostituisce le tutele della 104, ma le arricchisce. Alla cornice già esistente, che comprende permessi retribuiti e sostegni alla cura, si aggiunge ora un diritto specifico che favorisce la continuità occupazionale e la compatibilità tra salute e lavoro, rafforzando la protezione dei lavoratori più fragili.
