Una recente nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), frutto di un confronto tecnico con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, fa chiarezza su un quesito ricorrente: la legittimità di nominare preposti anche tra lavoratori con anzianità di servizio limitata (es. 12 mesi) o in apprendistato.
In un contesto lavorativo in continua evoluzione, e in particolare in settori specifici come quello ferroviario (ma con implicazioni per ogni azienda), la questione dell’idoneità del preposto è centrale per la sicurezza.
Il preposto: non solo un titolo, ma una funzione di garanzia
L’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 non stabilisce requisiti specifici di anzianità o incompatibilità per la figura del preposto. Ciò significa che la valutazione della sua idoneità non può basarsi unicamente su questi criteri formali.
Come recita l’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, il preposto è colui che, in ragione delle sue competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferitigli, sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive e controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa.
A tale definizione si aggiungono gli obblighi previsti dall’articolo 19 e la formazione specifica (articolo 37, comma 7).
Inoltre, il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 18, comma 1 lettera c), impone al datore di lavoro e al dirigente di tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza nell’affidare i compiti. L’articolo 28, comma 1, richiede anche di valutare i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale.
Anzianità e apprendistato: criteri non esclusivi per l’Idoneità
La questione chiave è dunque la capacità effettiva del soggetto designato come preposto. L’INL ribadisce che non esiste una regola generale che impedisca a lavoratori con soli 12 mesi di anzianità di svolgere il ruolo di preposto, né che l’inidoneità possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista.
Questa posizione è in linea con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, n. 6790 del 15 febbraio 2024, la quale ha chiaramente evidenziato che “l’equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita”. Affermare l’inidoneità di un apprendista al ruolo di preposto basandosi sulla sola qualifica giuslavoristica sarebbe illegittimo e irragionevole.
L’idoneità deve invece essere concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze e agli efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in stretta connessione con la responsabilità del datore di lavoro.
Cosa verificheranno gli organi di vigilanza?
Di conseguenza, gli Organi di Vigilanza (come l’INL stesso) verificheranno, caso per caso, il possesso non solo formale ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per la funzione di preposto.
Questo è particolarmente rilevante per i lavoratori con contratto di apprendistato che siano già qualificati per la mansione, ma che non abbiano ancora terminato il percorso professionalizzante triennale. Verrà considerato anche il contesto operativo in cui il preposto è chiamato ad agire.
Il controllo non si limiterà a una verifica burocratica: l’obiettivo è accertare che la formazione del preposto non sia stata un mero adempimento formale, ma che il soggetto possegga concrete conoscenze, competenze e abilità per svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa. A tal fine, potranno essere acquisite informazioni testimoniali dallo stesso preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.