Su 100 persone con disabilità tra i 15 ed i 64 anni solo il 32,5 è occupato, contro il 58,9% dell’intera popolazione. Il 20% è in cerca di occupazione.
Questa la triste fotografia dell’Istat circa l’occupazione delle persone con disabilità. I numeri risultano ancor più impietosi se raffrontati con la media Ue, che è superiore al 50%. Il sistema pubblico di collocamento non riesce a realizzare più di 20/30mila inserimenti l’anno. Condizione ancor più svantaggiosa se si considera anche la disparità di genere. Le donne con disabilità sono oggetto di discriminazione ancora più accentuata nel mondo del lavoro, sia rispetto agli uomini con disabilità, sia rispetto alle altre donne.
“È doloroso constatare ancora una volta, soprattutto in occasione della Festa dei lavoratori, la profonda esclusione che le persone con disabilità vivono. Troppo spesso sono costrette a una ricerca di lavoro infruttuosa o subiscono trattamenti meno equi. Il lavoro è fondamentale per favorire l’inclusione ed una vita piena e dignitosa. È urgente intervenire e modificare quelle politiche del lavoro che di fatto ad oggi non consentono alla persone con disabilità di potervi accedere. Il tema lavoro deve diventare una priorità di questo Governo anche in considerazione dell’avvenuta approvazione della legge delega sulla disabilità. Domani è la festa della nostra Repubblica perchè i padri costituenti hanno poggiato la costituzione sul lavoro. Noi continueremo con forza a ribadirlo”. A dirlo il presidente FISH, Vincenzo Falabella.
Il diritto al lavoro è uno tra i tanti diritti fondamentali che la convenzione sancisce. Ad esso è
dedicato in particolare l’art. 27, che stabilisce che gli Stati firmatari “…riconoscono il diritto al lavoro
delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi
mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un
ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità…”. E poiché non basta dichiarare il principio perché esso si realizzi, l’articolo prosegue indicando una serie di misure per “…garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego…”, rimuovendo gli ostacoli che il mondo del lavoro
attualmente frappone e mettendo in atto opportune azioni tecniche e legislative.
Nel nostro Paese vi è da sempre grande fermento su questo tema. Nel tempo la legislazione si è
evoluta, passando da meccanismi di pura tutela (quali le quote protette obbligatorie) a meccanismi di collocamento mirato che favoriscano non il semplice “inserimento” ma la vera e propria “inclusione” nel mondo del lavoro, produttiva e rispettosa delle capacità del lavoratore.
La turbolenza e la competitività del mercato del lavoro, non solo in termini di offerta di impiego ma
anche di una continua evoluzione delle professioni, rende tuttavia sempre fragile il rapporto tra
disabilità e lavoro: richiede continua innovazione sul piano culturale, formativo e metodologico, per
fronteggiare il rischio sempre presente dell’insorgenza di nuovi processi di esclusione. Molto c’è
ancora da fare per arrivare ad una situazione generalizzata nella quale sia rimossa – come recita
ancora l’art. 27 – ogni “…discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento,
assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro…”.
Il Decreto legislativo 62/2024 che ha “rivoluzionato la normativa nel mondo delle disabilità, introduce anche il concetto di accomodamento ragionevole, che, con accorgimenti non eccessivi, garantisce l’abbattimento delle barriere per le persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, attraverso l’analisi della congruità occupazionale.
Il riconoscimento di questo istituto prevede la presentazione di una domanda e viene attivato in via sussidiaria, senza sostituire né limitare il diritto al pieno accesso alle prestazioni, servizi e sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.
Salerno è una delle nove città italiane in cui è stato avviato quest’anno la sperimentazione del 62/2024, rispetto al resto del Paese, il cui inizio è previsto per il 1 gennaio 2026.
Istituzioni pubbliche ed associazioni di categoria, consapevoli delle grosse novità, sono pronte per decollare.
L’accomodamento ragionevole: cos’è e a chi riguarda
L’Accomodamento ragionevole è assolutamente in sintonia con la nuova definizione legata al D.Lgs. 62/2024 di “persona con disabilità” che recita “E’ quella persona che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
Le sentenze della Corte di giustizia europea del l’11 aprile 2013 (C 335/11) e del 4 luglio 2013 (C 312/11) hanno chiarito che il concetto di disabilità è molto ampio e non riguarda solo le condizioni riconosciute dalle specifiche normative di settore (cosiddette categorie protette), ma tutti i casi in cui una persona non può svolgere appieno la propria attività lavorativa per problemi di salute fisica o mentale. Rientrano pertanto in tale ambito:
-i lavoratori con disabilità accertata in base alla normativa specifica (D.Lgs. 62/2024), che siano assunti o meno come categoria protetta;
– i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio o malattia professionale;
– i soggetti cosiddetti fragili o comunque affetti da patologie croniche;
– i lavoratori parzialmente o totalmente inidonei alla mansione specifica (così come certificato dal medico competente);
– i lavoratori parzialmente o totalmente inidonei alla qualifica (così come certificato dalle commissioni o dai collegi medico-legali ex art. 5 della L. 300/1970).
Domenico Della Porta – Disability Manager